AVVISO - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DESTINATARI DI PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – PROCEDURA INFORMATIZZATA NOMINE SUPPLENZE - Scadenza 21 agosto 2023

18 agosto 2023
UAT TRIESTE redazione

 

Con riferimento alla circolare della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 43440 del 19.07.2023, che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2023/2024, e in relazione alle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112, si ritiene opportuno ricordare che:

  • il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova NON può accettare nomine a tempo determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 13 luglio 2023 n. 138. Si invita pertanto il personale destinatario di nomina a tempo indeterminato che avesse presentato domanda a revocarla, inviando una mail all’indirizzo PEO usp.ts@istruzione.it, allegando copia di valido documento di identità, entro e non oltre il 21 agosto 2023.

  • I docenti che, per qualsiasi sopravvenuta motivazione, non volessero partecipare alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato sono invitati a revocarla, inviando una mail all’indirizzo PEO usp.ts@istruzione.it, allegando copia di valido documento di identità, entro e non oltre il 21 agosto 2023.

  • L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’O.M. 112/2022).

  • Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento (ai sensi dell’art. 12 comma 11 dell’O.M. 112/2022).