13 febbraio 2026
Redazione USR FVG
In base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia, il personale del comparto scuola è, al momento, escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale in quanto i trasferimenti di mobilità intercompartimentale sono consentiti, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 esclusivamente per i comparti per i quali sono vigenti disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Allegato