AVVISO Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027

6 maggio 2026
Redazione UAT TS

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2026 (h. 09.00) e il 25 maggio (h. 23.59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione dell’istanza finalizzata alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027.

Possono presentare istanza di partecipazione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Si ricorda, infine, che gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato - ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro 5 giorni dall’assegnazione della stessa conformemente a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297.

La mancata accettazione della sede nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale.