19 giugno 2023
Redazione Usrfvg
1. Per il docente ACCORDINO FABIO viene disposta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime per il 2022/2024.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’OM 112/2022, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, come previsto dall’articolo 9 della succitata O.M. 112/2022.