Equivalenza

L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

 

L’equivalenza NON è richiedibile per la partecipazione ai concorsi per il personale docente (cfr., in particolare, l’art. 38 co. 3 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165; v. anche DLgs 16 luglio 2010, n. 144)

 

Il procedimento prevede la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, al solo scopo di stabilirne l’equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso ed è attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare.

 

Per la procedura di equivalenza occorre allegare alla domanda il bando di concorso di interesse.

 

Possono richiedere l’equivalenza tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:

  • titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
  • familiari extra UE di cittadini dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

 

Competente per il procedimento di equivalenza è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII.

 

La domanda, compilata secondo il modello rinvenibile alla pagina

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_Diplomi_1.pdf

deve essere inviata esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it) sia alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII del Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it), unitamente ai seguenti documenti:

 

  1. fotocopia documento di identità;
  2. fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
  3. copia autentica del titolo di studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una autocertificazione ai sensi dell’art. 46-lettera l, m, n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445):
  4. copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
  5. copia Permesso di Soggiorno UE soltanto per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).

 

Il termine per concludere il procedimento è fissato dal DLgs 16 luglio 2010, n. 144 in 150 giorni, ma si sospende se occorra integrare la documentazione finché questa non sia trasmessa.