Breve sintesi:
La normativa di riferimento è in fondo alla pagina.
Personale docente, educativo ed ATA termine per la presentazione delle domande di cessazione
dal sevizio
20 dicembre 2017
entro tale data vanno inoltre presentate le istanze di revoca delle domande di cessazione presentate, le domande di permanenza in servizio e le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Dirigenti scolastici termine per la presentazione delle domande di cessazione dal sevizio
28 febbraio 2018.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse vanno presentate tramite la
procedura POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet del MIUR
www.istruzione.it .
Può presentare domanda di cessazione dal servizio il personale in possesso dei seguenti
requisiti:
per la pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o entro il 31 dicembre 2018 (a domanda);
almeno 20 anni di anzianità contributiva;
per la pensione anticipata
41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
42 anni e 10 mesi per gli uomini;
opzione donna
le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti (trattamento pensionistico sulla base del calcolo contributivo);
APE sociale
verranno fornite successive indicazioni.
La pensione di anzianità si consegue in presenza di un requisito di anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall’età.
Le domande di pensione vanno inviate direttamente all’INPS attraverso le seguenti modalità:
• on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
• tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
• presentazione telematica attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell’INPS e
avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati
successivamente con nota MIUR/INPS.
Si fa presente inoltre che gli Uffici Scolastici Territoriali, devono provvedere alla
ricognizione delle domande di prestazione ricongiunzione, riscatti e computo e dei relativi
allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite in quanto tale attività è
propedeutica agli scambi di informazioni INPS-MIUR.
Con un’apposita circolare operativa MIUR_INPS saranno fornite indicazioni operative e
tempistica riguardante la lavorazione delle suddette domande di prestazione (ricongiunzione,
riscatti…).
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dopo l’accertamento
del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Per l’accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di
servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo
contributivo, non è necessario alcun atto formale.
Un atto formale è previsto invece per il rifiuto o il ritardo nell’accoglimento della domanda
di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l’Amministrazione, entro
trenta giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica
agli interessati l’eventuale rifiuto o ritardo; nel secondo caso, l’accoglimento dell’istanza è
disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Si fa comunque rinvio ad un’accurata letture del DM 919 e della circolare 50436.