Esame di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione - Il D.P.R. n. 122 del 22/06/09
concernente la valutazione degli alunni, all’art. 3, richiamato dalla C.M. 48/12, stabilisce che “
alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale” (comma 4) e
che “il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5” (comma
6).
L’INVALSI fornisce, insieme alla griglia per la correzione delle risposte degli studenti in
Italiano e Matematica, i criteri per l’attribuzione di un punteggio unitario in centesimi e per la
sua conversione in un voto unico espresso in decimi. L’attribuzione del punteggio e del voto può
avvenire, oltre che in forma manuale seguendo le indicazioni contenute nel presente documento,
anche mediante maschera elettronica.