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2003 |
Normativa
Titolo
LEGGE 20 LUGLIO 2000 - n. 211
Riferimenti normativi
Area tematica
Istituzione del ''Giorno della Memoria'' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Sintesi
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente Legge
Art.1 - La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ''Giorno della Memoria'', al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2 - In occasione del ''Giorno della Memoria'' di cui all'Art. 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
Roma, addì 20 luglio 2000
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