Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza.
Si fa seguito alla C.M. 40816 del 21/12/2015 per fornire indicazioni sulla corretta individuazione del personale da collocare a riposo per raggiunti limiti d’età e per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Il Dirigente scolastico, dopo aver individuato tra il personale in servizio coloro che compiono 65 anni d’età al 31/8/2016 ed hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento al 31/12/2011 (40 anni, quota 96, pensione di vecchiaia per le donne con 61 anni di età e 20 anni di servizio, oppure 15 se in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992), in caso affermativo, comunica agli interessati (e per conoscenza all’Ambito territoriale di appartenenza) il collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età dall’1/9/2016, inserendo al SIDI la cessazione con causale CS01.
Il personale che non ha maturato al 31/12/2011 il diritto a pensione è soggetto al nuovo requisito per la pensione di vecchiaia di anni 66 e mesi 7 di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. In caso di richiesta di mantenimento in servizio per mancato raggiungimento del minimo contributivo, il Dirigente scolastico verifica l’ammontare complessivo dei contributi versati a favore dell’interessato, consultando eventualmente gli enti previdenziali di riferimento, e accoglie la richiesta se l’anzianità contributiva complessiva è inferiore al minimo e se la permanenza in servizio consente il diritto a pensione entro il limite massimo dei 70 anni.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunta anzianità di servizio
(comprensiva dei periodi riscattati) di anni 41 e mesi 10 per le donne e anni 42 e mesi 10 per gli
uomini viene esercitata in presenza di situazioni di esubero del posto, classe di concorso o
profilo di appartenenza dell’interessato
Data: 31.12.2015
Ministero dell’Istruzione









