Indice di vulnerabilità sismica


Nel mese di marzo 2013 è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti a cura dei rispettivi proprietari ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico. Le SS.LL. che non avessero ancora provveduto, sono tenute a procedere nel più breve tempo possibile, in considerazione della responsabilità che la legge attribuisce loro per la mancata verifica. In particolare, la verifica può essere svolta da tecnici abilitati e consiste nella modellazione di calcolo attraverso software di ciascun “corpo di fabbrica indipendente” che compone l’opera; la verifica deve essere accompagnata da indagini conoscitive più o meno approfondite (analisi dei documenti disponibili, caratterizzazione dei materiali, ecc.).
L’obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, in qualsiasi zona sismica si trovino, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato e indipendentemente dai programmi e dai finanziamenti stabiliti a livello nazionale o regionale. In particolare, ai sensi delle norme vigenti, è obbligatoria la verifica mentre non lo è l’intervento: a seconda dell’esito della verifica il proprietario dell’edificio deve programmare eventuali interventi da realizzare entro il periodo di tempo previsto dalle norme, in funzione appunto dei risultati della verifica stessa. 



Data: 21.06.2017