Ufficio scuole slovene

Commissione scolastica regionale

Normativa

Art. 13. comma 3 della legge 38/2001

Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge. 

Le funzioni della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena sono definite da più interventi normativi:

  • L'art. 4 della legge 1012 del 19 luglio 1961  assegna competenze riguardanti gli orari e i programmi di insegnamento.
  • L'art. 9 della legge 932 del 22 dicembre 1973 assegna la competenza sui problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
  • L'art. 13 comma 3 della legge 38 del 23 febbraio 2001 istituisce la Commissione scolastica per l'istruzione in lingua slovena,  al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena.

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